Elezioni 2013 istruzioni per l’uso
Guida alle prossime elezioni del 24 e 25 febbraio 2013
COALIZIONI:
CENTROSINISTRA: PIERLUIGI BERSANIPd, Sel, Psi, Svp, Centro democratico, Il megafono Lista Crocetta e Moderati di Portas.CENTRO: MARIO MONTIFli, udc.CENTRODESTRA: SILVIO BERLUSCONIPdl,Lega al Nord ,Grande sud, Mpa-Pds,Fratelli d'Italia-Centrodestra nazionale,Mir,La Destra,Intesa popolare,Pensionati,Rinascimento Italia,Lista del merito,Liberi da Equitalia.MOVIMENTO 5 STELLE: BEPPE GRILLORIVOLUZIONE CIVILE: ANTONIO IGROIA Idv, Pdc, Prc e VerdiFARE PER FERMARE IL DECLINO: OSCAR GIANNINO
GUIDA ELETTORALE:Si voterà, come per le precedenti elezioni politiche del 2006 e 2008, con il sistema proporzionale con soglie di sbarramento e premio di maggioranza, introdotto dalla legge n. 270 del 2005.
I principali elementi che caratterizzano tale sistema sono:la possibilità delle liste di aderire a coalizioni, indicando previamente il nome del leader della coalizione;la previsione di un articolato sistema di soglie di sbarramento;l’attribuzione di un premio di maggioranza alla coalizione (o lista) vincente.Per poter accedere all’assegnazione dei seggi alla Camera, sono previste soglie calcolate sul totale dei voti validi a livello nazionale, pari al 10 per cento per le coalizioni, al 2 per cento per le singole liste che aderiscono ad una coalizione, al 4 per cento per le liste non coalizzate e per quelle le cui coalizioni non hanno raggiunto il 10 per cento. Per il Senato le percentuali di soglia sono più alte: rispettivamente il 20, il 3 e l’8 per cento, calcolate su base regionale, anziché a livello nazionale.Il premio di maggioranza è attribuito secondo modalità sensibilmente diverse tra i due rami del Parlamento. Alla Camera, il premio è assegnato alla coalizione di liste (o lista singola) più votata a livello nazionale. Il premio consiste nell’assegnazione di un certo numero di seggi necessario a raggiungere la quota di 340 deputati su 630. Se la coalizione raggiunge o supera tale soglia, ovviamente il premio non scatta.Al Senato, il premio è attribuito a livello regionale: in ciascuna regione (tranne Molise, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, regioni per le quali vigono disposizioni particolari) viene assegnato alla coalizione (o alla lista) più votata in quella regione il numero di seggi necessario a raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione.I seggi sono ripartiti tra le regioni in proporzione alla popolazione residente, ma nessuna regione può avere meno di sette senatori, tranne la Valle d’Aosta che ne ha uno e il Molise, che ne ha due.Non è previsto alcun quorum minimo per l’attribuzione del premio che è assegnato alla coalizione (o alla lista) più votata.Infine, sia alla Camera sia al Senato non è prevista l’espressione del voto dipreferenza, e l’ordine degli eletti è dato dalla successione dei candidati in ciascuna lista.Una diversa disciplina elettorale è prevista per la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all’estero (sei senatori e dodici deputati eletti con metodoproporzionale in una apposita “circoscrizione Estero”). Sono altresì previste specifiche disposizioni per talune regioni (Molise, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige) caratterizzate da bassa popolazione o dalla presenza di consistenti minoranze linguistiche.Il decreto-legge n. 223 del 18 dicembre 2012 (convertito dalla legge 31 dicembre 2012, n. 232), modifica, in caso di conclusione anticipata della legislatura, alcune norme sul numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste di candidati, sulle cause di ineleggibilità e sulla garanzia del diritto di voto ai cittadini che si trovano temporaneamente all’estero per motivi di servizio o per missioni internazionali (si veda il tema Disposizioni urgenti in materia elettorale). Le disposizioni si applicano limitatamente alle elezioni politiche del 2013.Sulla materia delle cause di incandidabilità, è stato emanato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Il provvedimento reca un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni dei Comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane.Contemporaneamente alle elezioni politiche si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali della Lombardia, del Lazio e del Molise.
COME SI VOTA:L’elettore ha a disposizione una sola scheda, che riproduce i contrassegni di tutte le liste presentate. I contrassegni delle liste collegate in una coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga. L’ordine delle coalizioni e delle liste non collegate, nonché l’ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti mediante sorteggio. Ogni contrassegno è riprodotto con il diametro di tre centimetri.Ogni elettore dispone di un unico voto, che si esprime tracciando un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Non è prevista l’espressione di preferenze. Sono vietati altri segni o indicazioni.
QUANDO SI VOTA:Gli elettori possono votare dalle ore 8 alle ore 22 di domenica 24 febbraio 2013 e dalle ore 7 alle ore 15 del 25 febbraio.Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, devono essere proseguite senza interruzione e completate entro le ore 14 del giorno successivo.
ITER ELETTORALE:-Tra le ore 8 del 44° e le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati (per l’elezione alla Camera o al Senato) depositano presso il Ministero dell’interno il contrassegno con cui intendono contraddistinguere le liste.Contestualmente al deposito del contrassegno, i partiti o gruppi politici organizzati che si candidano a governare devono depositare il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Se collegati in coalizione, essi depositano un unico programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.-La presentazione delle liste è effettuata, presso la cancelleria della corte d’appello o del tribunale sede dell’ufficio centrale circoscrizionale (per la Camera) o dell’ufficio elettorale regionale (per il Senato), dalle ore 8 del 35° alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione.-la campagna elettorale inizia ufficialmente 30 giorni prima del voto, e si conclude alla mezzanotte del penultimo giorno prima di quello in cui si vota, affinché ci sia un giorno di riflessione con l'entrata in vigore del silenzio elettorale.